In base all’art. 25 comma 1 lettera c) del d.P.R. n. 602/73 in caso di accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria, Equitalia deve notificare la cartella di pagamento entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. Spirato tale termine, dunque, l'ente creditore perde il potere di procedere alla riscossione tramite ruolo. Nonostante numerose sentenze di merito (tra cui v. CTR Roma n. 6126/2016, CTP Sondrio n.88/2016), Equitalia continua a notificare illegittimamente tali cartelle richiedendo il pagamento di tali tributi. A tal proposito si sottolinea che tali cartelle devono essere necessariamente impugnate davanti agli organi competenti. In mancanza dell’impugnazione entro i dovuti termini il debito diviene definitivo e la decadenza dal potere di notifica da parte di Equitalia non può più essere fatto valere.