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Soppressione Equitalia: cosa cambia

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Alcune pronunce di merito sulla prescrizione quinquennale dei tributi erariali

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Inutilizzabili i documenti depositati tardivamente da parte di Equitalia

L'omesso invio dell'avviso bonario non è causa di nullità della cartella ex art. 36-bis d.P.R. 600/73

È ormai noto a tutti che il governo, con il decreto legge fiscale n. 193/2016, ha disposto la soppressione di Equitalia. È altresì noto che le sue funzioni verranno assorbite da un nuovo ente, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Non tutti sanno però che il cambiamento non avrà effetti significativi per i contribuenti, né per coloro che già sono debitori di Equitalia, né per coloro che lo diventeranno. I primi continueranno ad esserlo e non riceveranno nessuno sconto: infatti, la rottamazione delle cartelle, che potrebbe costituire un vantaggio per qualcuno, prescinde dalla soppressione di Equitalia, ancorchè il legislatore lo abbia inserito nel medesimo provvedimento. Per il futuro, non è stato minimamente modificato il procedimento di riscossione delle imposte né tantomeno è stata prevista qualche disciplina dell’esecuzione più “morbida”. Chi non paga i debiti con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sarà sottoposto alle stesse procedure cautelari (ipoteche, fermi amministrativi) e alle stesse procedure esecutive (pignoramenti) attuati sino ad oggi. Né ci saranno riduzione delle sanzioni e/o degli interessi per coloro che non pagano in tempo le cartelle, anche se in difficoltà economiche

Corte di Cassazione: la rateizzazione della cartella non preclude l'impugnazione

Equitalia sta in giudizio tramite un proprio funzionario? Non ha diritto alle spese di giustizia in caso di vittoria

Disconoscimento del credito erariale: è nulla la cartella esattoriale non preceduta da avviso di accertamento

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