La Cassazione, con la sentenza 8413/2016, ha affrontato la questione della sussistenza o meno del diritto dell’agente della riscossione, che si costituisce in giudizio non tramite un avvocato “esterno”, bensì tramite un funzionario interno, ad ottenere, in caso di vittoria, la condanna dell’opponente alla refusione delle spese. Ebbene, i Giudici di legittimità hanno statuito che “L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando - come nel caso in esame - sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purchè risultino da apposita nota (Cass. 24 maggio 2011, n. 11389; Cass. 27 agosto 2007, n. 18066). Deve escludersi, dunque, che il ricorrente potesse essere condannato al pagamento delle spese processuali sostenute da Esatri, costituita in primo grado senza il ministero di difensore, per diritti e onorari”.