Disconoscimento del credito erariale: è nulla la cartella esattoriale non preceduta da avviso di accertamento
Non capita raramente che l'Agenzia delle entrate disconosca un credito indicato in dichiarazione negli anni precedenti semplicemente attraverso il controllo formale degli artt. 36 bis e 54 bis. Tale modo di operare da parte dell'Ufficio è illegittima e comporta la nullità della conseguente cartella esattoriale. Infatti, il disconoscimento di un credito d’imposta non può avvenire con un mero atto di iscrizione a ruolo ed è nulla la cartella di pagamento emessa senza preventiva notifica di un atto di accertamento. Inoltre, non è possibile utilizzare la procedura ex art. 36-bis D.P.R. n. 600 del 1973 per rettificare l’ammontare del predetto credito d’imposta in quanto tale norma è utilizzabile solo nei casi tassativamente indicati dalla legge e, quindi, non di fronte a disposizioni di legge suscettibili di interpretazioni diverse, le quali esigono un motivato avviso di accertamento .