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Equitalia condannata per lite temeraria dalla CTP di Roma

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La Cassazione conferma l’ammissibilità dell’impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria

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Anche per la CTP di Varese Equitalia non può costituirsi in giudizio tramite procuratori speciali o generali

La Ctp di Roma, in accoglimento dell’opposizione all’intimazione di pagamento presentata dal contribuente, condanna l’agente della riscossione al pagamento di una somma di denaro per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., non avendo provveduto all’annullamento in autotutela dell’atto impugnato illegittimo.

Sostengono i giudici capitolini che se l’atto emesso da Equitalia è illegittimo (come nel caso di specie in cui la pretesa in forza della quale è stato emesso il provvedimento risultava inesistente), quest’ultima, se sollecitata dal contribuente, deve procedere all’annullamento in autotutela, evitando dunque che si proceda per via giudiziale.

Pertanto, nel caso di ingiustificato rigetto della richiesta stragiudiziale di annullamento, Equitalia può essere condannata per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

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