La semplice fotocopia della
relata di notifica della cartella di pagamento non costituisce prova
dell'avvenuta ricezione del documento se la sua conformità all'originale viene
contestata e disconosciuta da controparte.
E'
quanto emerge dalla
sentenza n. 8861/2016 della Corte di Cassazione con cui i
giudici di piazza Cavour hanno accolto il ricorso di un contribuente il quale
aveva contestato la conformità delle copie delle relate di notifica agli
originali depositate da equitalia.