Professione di geometra senza continuità: è legittima la cartella di pagamento dei contributi da parte della Cassa Geometri?




Come molti geometri sanno, la CIPAG - Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri - sta provvedendo ad iscrivere obbligatoriamente tutti quei geometri che sono iscritti all'albo e che non esercitano la professione con carattere di continuità. In particolare, i geometri che hanno usato, anche raramente, la piattaforma Sister dell'Agenzia delle Entrate, sono a rischio di iscrizione obbligatoria da parte della Cassa dei Geometri. La conseguenza è che anche i professionisti che non esercitano continuativamente la professione potrebbero essere costretti a pagare gli esosi contributi previdenziali ed essere sottoposti all'attività di riscossione dell'Ader.

Ma è sempre legittima tale decisione della Cassa? Vediamo cosa dice la normativa in materia.

La Legge 773/82, di "riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri", all'art. 22, comma 1, cosi come modificato dall'art. 1 della L. 4 agosto 1990, n. 236, stabilisce che "l'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria".

Dunque, la normativa primaria prevede l'obbligo di iscrizione alla Cassa solo per i geometri che svolgono l'attività professionale in maniera continuativa con esclusione di coloro che la esercitano in maniera occasionale, anche se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.

Lo Statuto dell''Ente previdenziale dei geometri, invece, all'art. 5, modificato di recente, ha eliminato il riferimento alla continuità dell'esercizio professionale quale presupposto per l'obbligatorietà dell'iscrizione, legando quest'ultima alla semplice iscrizione del geometra all'albo professionale ("Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione").

In altri termini, l'attuale art. 5 dello statuto della Cassa consentirebbe a quest'ultima di esigere il versamento di contributi previdenziali da parte dei geometri in virtù della semplice iscrizione all'ordine, o per meglio dire al c.d. Collegio, a prescindere dallo svolgimento dell'attività in forma continua ed effettiva e senza alcuna possibilità di scelta per il professionista.

Pertanto, da un lato, abbiamo una fonte di rango primario, che è la Legge 773/82 (modificata dall'art. 1 della L. 4 agosto 1990, n. 236) che stabilisce quale presupposto dell'obbligo dell'iscrizione alla Cassa l'esercizio continuativo della professione, e dall'altro, vi è una norma dello Statuto di un Ente che, ancorché approvato da parte di organi istituzionali Statali, è pur sempre di rango subordinato alle fonti primarie, che esclude tale requisito.

Cosa dice la giurisprudenza di merito al riguardo?

Particolarmente interessante è la pronuncia del Tribunale di Pescara, la quale, dopo aver accertato nella fattispecie che l'attività svolta dal geometra era del tutto saltuaria ed episodica, afferma che "siffatta attività non comporta obbligo di iscrizione alla Cassa convenuta, poiché in materia di previdenza per i geometri liberi professionisti, ai sensi dell'art. 22 L. 773 del 1982, come modificato dall'art. 8 L. n. 236 del 1990, l'iscrizione al regime previdenziale di categoria è subordinato all'esercizio della libera professione con carattere di continuità, spettando alla Cassa solo il compito di accertare la effettiva sussistenza di tale requisito... Le difformi previsioni dell'art. 5 dello Statuto della Cassa convenuta, nella parte in cui impone l'obbligo di iscrizione alla Cassa di tutti i geometri che esercitino la professione anche senza carattere di continuità, devono essere disapplicate poiché contrarie alla citata disposizione di legge" (Trib. Pescara sez. lav., 27.01.2016, n. 73, cit.).

Dunque, i giudici del Tribunale, facendo applicazione delle generali regole del nostro ordinamento giuridico, hanno affermato che, in questo evidente contrasto tra Legge e norma regolamentare, non può che prevalere la fonte gerarchicamente sovraordinata, ovvero la Legge, mentre le norme dello Statuto dell'Ente contrastanti devono essere disapplicate.

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