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Rottamazione dei ruoli Equitalia: come funziona in sintesi

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Corte di Cassazione: la rateizzazione della cartella non preclude l'impugnazione

Il decreto legge fiscale n. 193/2016, convertito con modifiche dalla legge n. 225/2016, oltre a prevedere la soppressione di Equitalia (le cui funzioni verranno svolte dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione), ha introdotto una sanatoria per le cartelle emesse da quest’ultima. Vediamo in sintesi come funziona.

Chi ha ricevuto cartelle di pagamento emesse da Equitalia, relativamente ai carichi inclusi in ruoli affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2016, potranno estinguere il loro debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora maturati. Il pagamento potrà essere dilazionato fino a 5 rate, secondo i seguenti termini e condizioni: le prima rata pari al 24% dell’intero importo rateizzato, la seconda e la terza pari al 23%, e le ultime due rate sono pari al 15%  delle somme dovute; la scadenza dell’ultima rata non può superare settembre 2018.

Nel caso di mancato, ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento, si decade dal beneficio della sanatoria.

La facoltà di definizione agevolata può essere esercitata anche dai debitori che  hanno  già  pagato  parzialmente, anche a seguito di  provvedimenti  di dilazione  emessi  dall'agente della riscossione purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti  con  scadenza  dal  1°  ottobre  al  31 dicembre 2016.

Importante è sapere che, se con riferimento alle cartelle in relazione alle quali si vuole procedere alla sanatoria sussiste un giudizio in corso, l’adesione alla sanatoria presuppone la rinuncia al giudizio da parte del contribuente.

Si può presentare la richiesta di adesione entro il 31 marzo 2017 mediante il modulo che si può scaricare dal sito di Equitalia.

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