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È ammissibile l'accertamento della prescrizione del credito tramite l'impugnazione del ruolo anche se la cartella è stata regolarmente notificata

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La Cassazione con la recente ordinanza 3990 del 18/02/2020, torna a pronunciarsi su un argomento su cui si è molto discusso negli ultimi anni e su cui sembrava ormai si fosse giunto ad una conclusione definitiva, nonostante qualche decisione difforme di tanto in tanto posta in essere dalla Suprema Corte.

Si tratta dell'ammissibilità o meno dell'impugnazione della cartella regolarmente notificata per far valere , in via diretta e non attraverso una mera eccezione, la prescrizione della pretesa fiscale maturata successivamente.

Infatti, finora la Cassazione, pur sostenendo la autonoma impugnabilità del ruolo tramite l'estratto in tutte quelle ipotesi in cui la cartella non fosse stata validamente notificata (Cass. SU n. 19704 del 02/10/2015), ha però escluso tale autonoma impugnabilità  per far valere in via diretta la sopravvenuta prescrizione del tributo, nei casi in cui la cartella dovesse ritenersi validamente notificata, escludendo, in questi ultimi casi, l'interesse ad agire (Cass. 22946/2016, Cass. 20618/2016).

Ebbene, la Cassazione, discostandosi dal generale orientamento sino a quel momento espresso in varie pronunce, che sembravano quasi dover far ritenere chiusa la questione, con l'ordinanza dello scorso 18 febbraio, riapre il dibattito.

Con la detta ordinanza, la Suprema Corte afferma che "...debba essere riconosciuto l'interesse del contribuente ad esperire, attraverso l'impugnazione del ruolo, azione di accertamento negativo della pretesa dell'amministrazione facendo valere la prescrizione del credito maturata dopo la notifica della cartella".

A dire il vero, ci sono state ordinanze che si sono discostate dal generale orientamento della non autonoma impugnabilità del ruolo per ottenere l'accertamento negativo del credito tributario (si veda ad es. Cass. 29177/2017), ma la Corte non si era mai pronunciata in maniera così netta e affermando il principio in maniera puntuale come nell'ultima ordinanza.

Si segnala, infine, che tale pronuncia si caratterizza per un ulteriore aspetto interessante, in quanto i giudici di piazza Cavour, nello stesso provvedimento, affermano altresì che "non può ritenersi idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione il rilascio a richiesta del contribuente dell'estratto di ruolo. Atti interruttivi della prescrizione sono, infatti, le domande giudiziali e gli atti di costituzione in mora mediante i quali il creditore richiede o intima al debitore di adempiere l'obbligazione. Il rilascio da parte dell'Ufficio competente, su istanza del contribuente, dell'estratto del ruolo, che è un documento contenente gli elementi della cartella,è un comportamento che in sé non esplicita alcuna pretesa o richiesta di adempimento".

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