Cassazione 12695/24: solo contribuzione di solidarietà per il geometra che non esercita la professione


Con Ordinanza n. 12695 del 09 maggio 2024, la Cassazione torna sul tema dell'obbligo contributivo del geometra iscritto all'albo e che non esercita la professione, fornendo un primo chiarimento sul punto.
Al riguardo, prima di approfondire quanto affermato con quest'ultima recente ordinanza, va precisato che nelle pronunce più recenti la Cassazione, cambiando orientamento rispetto al passato, ha sempre affermato che il geometra iscritto all'albo, ma che non esercita la professione, è comunque tenuto al pagamento della contribuzione minima ex art 10 della L. n. 773/82.

Tale orientamento sembrava difatti legittimare la CIPAG a iscrivere obbligatoriamente alla Cassa tutti i geometri iscritti all'albo anche quelli che non esercitavano la professione, imponendo loro di pagare gli esosi contributi previdenziali.

In realtà, la Cassazione non ha mai specificato, almeno fino alla recente ordinanza, cosa deve intendersi per contribuzione minima cui è tenuto il geometra iscritto all'albo ma che non esercita la professione: si riferisce alla contribuzione minima ordinaria di cui al comma 1 dell'art. 10, della suddetta legge, o si riferisce alla c.d. contribuzione minima di solidarietà di cui all'ultimo comma dell'art. 10 della stessa legge?

Infatti, l'ultimo comma dell'art. 10, L. 773/82 così dispone: Gli iscritti all'albo professionale che non siano iscritti alla Cassa e non siano tenuti all'iscrizione sono obbligati a versare alla Cassa un contributo di solidarietà pari al 3% del reddito professionale netto prodotto nel corso dell'anno precedente e comunque non inferiore a Lire 100.000...".

Dunque, questa mancanza di chiarezza da parte della Cassazione ha portato gran parte dei giudici di merito a riconoscere come legittima la richiesta da parte della CIPAG degli abnormi contributi previdenziali ordinari minimi a tutti i geometri con reddito professionale pari a zero, eliminando dal proprio ragionamento qualsiasi riferimento all'altra forma di contribuzione minima ovvero quella di solidarietà.

Invero, la disposizione dell'ultimo comma non viene mai applicata ancorché non sia mai stata abrogata.
Come detto, una prima precisazione in merito a cosa deve intendersi per contribuzione minima (se ordinaria o di solidarietà) dovuta dal geometra con reddito professionale pari a zero, ci viene fornita dai Giudici di Piazza Cavour con l'Ordinanza n. 12695 del 09 maggio 2024, i quali, cercando comunque di non stravolgere il proprio orientamento, affermano che: 

"L’iscrizione alla Cassa non è automatica per ogni iscritto all’albo professionale, come del resto prevede l’art.10, ult. co. della legge n. 773 del 1982 che regola la contribuzione minima per gli iscritti all’albo ma non iscritti alla Cassa.  

L’iscrizione alla Cassa richiede che sia pur sempre svolta la libera professione riconducibile all’attività del geometra, sebbene in modo anche solo occasionale e saltuario, non rilevando la produzione di reddito. 

In tal senso è l’orientamento sopra richiamato di questa Corte...    La totale assenza di attività riconducibile alla libera professione di geometra, in applicazione dell’art. 5 dello Statuto della Cassa esclude l’iscrizione alla Cassa, la quale richiede appunto che, seppur in via saltuaria e occasionale e indipendentemente dalla produzione di reddito, l’attività di geometra sia stata svolta. Dalla mancata iscrizione alla Cassa, tuttavia, non discende l’esclusione dell’obbligo di pagamento della contribuzione minima, come invece ritenuto dalla sentenza impugnata. Ai sensi dell’art.10 della legge n.773 del 1982 la contribuzione minima è dovuta (in misura diversa) sia da parte dell’iscritto alla Cassa, in base al comma 2, sia da parte di chi non sia iscritto alla Cassa ma solo all’albo, in base all’ultimo comma".  

 Dunque, la Cassazione, con questa recente pronuncia, cerca finalmente di iniziare piano piano a colmare quella lacuna fondamentale che aveva lasciato aperta con le recenti pronunce e che prima o poi bisognava affrontare.

Si auspica vengano forniti ulteriori interventi chiarificatori da parte della Suprema Corte ma anche da parte dei giudici di merito i quali, in realtà hanno sempre avuto la possibilità di colmare le lacune della Cassazione.

Resta ancora molto da chiarire sul tema ed in particolar modo sul ragionamento che porta a limitare la contribuzione si solidarietà ai geometri con reddito professionale pari a zero quando la norma chiaramente si rivolge anche ai geometri che esercitano la professione in modo saltuario o occasionale, ma senza alcun dubbio è un passo in avanti fondamentale.

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