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Cassazione: avviso di pagamento non interrompe i termini per la notifica dell'avviso di accertamento
Sentenza del Tribunale di Nola sull'illegittima richiesta di contributi da parte della Cassa Geometri
27.11.2025
Con recente sentenza, pubblicata a novembre 2025, il Tribunale di Civitavecchia, con una motivazione che ripercorre quella sancita dal Giudice di Pace di Milano di cui abbiamo parlato qui, ha confermato che la sospensione dei termini di prescrizione prevista dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) opera solo sui termini della riscossione coattiva, cioè dopo che la cartella o l’ingiunzione siano già state emesse e notificate.
Afferma il Tribunale «La prescrizione prorogata dall’articolo 68 del d.l. n. 18/2020 è unicamente quella relativa alla fase della riscossione coattiva ovvero delle attività che devono essere svolte dopo la notifica della cartella o dell’ingiunzione.
Invero, la disposizione in esame riguarda (come recita il suo titolo) la “sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione” e dunque si riferisce a situazioni nelle quali l’Ente abbia già emesso la cartella di pagamento (ovvero l’ingiunzione di pagamento alla quale il c. 2 del menzionato D.L. ha esteso la disciplina del comma 1) in forza della quale il contribuente debba effettuare un versamento e perciò riguarda unicamente le attività da svolgersi dopo la notifica della cartella/ingiunzione che rende esigibili le somme da versare: difatti, il comma 1 della norma statuisce che: “sono sospesi i versamenti scadenti nel periodo dall’8/3 al 31/01/2021 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione”. E dunque, si tratta di fattispecie che nulla ha a che vedere con il caso di specie, nel quale, come risulta documentalmente provato, al momento dell’emissione del D.L. n. 18/2020, il Comune non aveva ancora emesso alcuna ingiunzione nei confronti dell’odierno appellato.
In estrema sintesi, per quel che concerne le sanzioni per violazione del Codice della Strada, il D.L. 18/2020 ha sospeso i termini di prescrizione delle ordinanze ingiunzioni che erano già state emesse, ma non i termini di prescrizione per la loro emissione».
La pronuncia ribadisce i seguenti principi:
1) la sospensione COVID non incide sui termini prescrizionali di diritto sostanziale;
2) non può essere utilizzata dagli enti per “allungare” il tempo utile a emettere l’ingiunzione, opera solo sulle attività di riscossione già in corso.
La sentenza rappresenta un ulteriore tassello interpretativo sull’applicazione dell’art. 68 D.L. 18/2020 e rafforza l’orientamento secondo cui la normativa emergenziale non può essere invocata per evitare la prescrizione maturata prima dell’emissione dell’ingiunzione fiscale.
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