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Cassazione: avviso di pagamento non interrompe i termini per la notifica dell'avviso di accertamento

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 Con recente Ordinanza n. 13145 del 13.05.24, la Suprema Corte di Cassazione torna sul tema della decadenza dell'avviso di accertamento del Comune, affermando in buona sostanza lo stesso principio affermato dalla Corte di Giustizia tributaria di Napoli n. 7892/23 in un caso del tutto analogo e di cui ci siamo occupati qui, ovvero che l'avviso di pagamento non ha la idoneità a interrompere/prorogare i termini di decadenza dell'avviso di accertamento.

 In particolare, la Suprema Corte afferma che: “…in base al combinato disposto dell'art. 1, comma 161 e comma 172, lett. b, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, l'avviso di accertamento d'ufficio in ordine alla imposta dovuta per l'anno doveva essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato… Né la notifica dell'avviso di pagamento in parola, da considerare come manifestazione di una volontà impositiva ancora in itinere e non formalizzata … poteva valere ad interrompere e rinnovare la decorrenza del termine di decadenza, ostandovi la preclusione dell'art. 2964 cod. civ… Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Ne discende che il termine sancito per l'esercizio della pretesa tributaria da parte del Comune di materia di TARSU ha chiara natura decadenziale, sicché non soffre interruzioni, e la decadenza può essere esclusa soltanto dal compimento, entro il tempo stabilito, dell'atto a cui si riferisce (Cass. Civ., sez. 5, Ord. 13145 del 13 maggio 2024).

Dunque, considerato che nessun atto può aver interrotto e rinnovato i termini di decadenza, nessuna proroga o nuovo termine può essere ritenuto legale, con la conseguenza che l’avviso di accertamento TARI 2015 notificato in data 08.09.2023 è tardivo, illegittimo per cui andava annullato.

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