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Sospensione prescrizione COVID: il Tribunale di Foggia boccia l’interpretazione ‘estensiva’ dell’Agente della riscossione

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Chi esercita la professione di avvocato o ha a che fare con ricorsi in materia di cartelle esattoriali, sa benissimo che in sede giudiziale in cui si contesta la prescrizione delle pretese tributarie, previdenziali ecc., l’Agenzia delle Entrate Riscossione, così come gli enti impositori, invocano l’applicabilità della normativa in materia di sospensione della prescrizione  introdotta a partire dal D.L. 18/2020 e successive mod. ed int., in modo del tutto generico ed indeterminato, come se fosse applicabile a qualunque fattispecie (e ciò con il sostegno di molti giudici soprattutto nell’ambito della giustizia tributaria e dei Giudici di Pace).

In realtà la normativa sulla sospensione della prescrizione non può essere applicata indistintamente a qualsivoglia caso, e recentemente molte sentenze stanno facendo chiarezza sull’argomento.

In particolare qui si segnala una recente sentenza del Tribunale di Foggia, sez. lavoro, nell’ambito di un giudizio introdotto dai nostri professionisti, la quale, uniformandosi ad un'altra pronuncia già adottata dalla Corte d’Appello di Bari, nonché dal Tribunale di Foggia stesso, definisce in maniera puntuale alcuni limiti di applicabilità della normativa in materia di sospensione della prescrizione introdotta in epoca emergenziale per Covid 19. 

Ciò che rileva ai fini della presente analisi è il seguente passaggio della sentenza nella quale il Giudice del Tribunale afferma che: 

« A torto l’Agente della riscossione invoca, poi, l’art. 68 D.L. n. 18/2020.

Ed invero, il richiamato art. 68 al comma 1 prevede: “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.

Segue, per quanto qui rileva, il comma 4-bis, a mente del quale: “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonchè … sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate….

Sennonchè, risulta per tabulas che il carico relativo alle cartelle in questione sia stato affidato all’Agenzia delle Entrate – Riscossione (non già durante il periodo di sospensione ope legis dei termini di versamento, bensì) negli anni 2016 e 2017.

Non vi è margine, quindi, per poter beneficiare, in via eccezionale, dell’ulteriore proroga di cui al comma 4-bis sopra citato, il quale, come detto, riguarda espressamente solo i carichi, affidati all’Agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis ovvero a far data dall’8.3.2020 (comma 1) “e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021… »


Detto ciò, secondo il Tribunale di Foggia l’unico termine di sospensione che si applica a tali cartelle è quello di cui all’art. 37 del D.L.18/2020 specificamente previsti in materia previdenziale (totale 311 giorni).

Dunque afferma il Tribunale «… l’art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, rubricato “

Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, al secondo comma dispone: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.

Pertanto, in forza dell’art. 37 D.L. n. 18/2020, il termine di prescrizione del credito previdenziale per cui è causa è stato sospeso dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, per 129 giorni.

È seguito un secondo periodo di sospensione, di ulteriori 182 giorni, in forza dell’art. 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020, convertito in L. n. 21/2021, ai sensi del quale: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.

Alla luce di quanto precede, la prescrizione dei contributi è rimasta sospesa per un periodo complessivo di 311 giorni: dal 23.2.2020 al 30.6.2020 (129 giorni) ex art. 37, comma 2, D.L. n. 18/2020, e dall’1.1.2021 al 30.6.2021 (182 giorni) ex art. 11, comma 9, D.L. n. 183/2020 ».

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