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Cassazione: avviso di pagamento non interrompe i termini per la notifica dell'avviso di accertamento
Negli ultimi anni, la notifica a mezzo PEC degli atti tributari è divenuta prassi sempre più diffusa, favorita dalla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e dall’obiettivo di garantire maggiore efficienza nei rapporti tra fisco e contribuente. Tuttavia, la semplicità e l’apparente immediatezza di questo strumento nascondono una serie di insidie giuridiche che, se non rispettate, possono determinare la nullità o addirittura l’inesistenza della notifica.
Quali sono i vizi più comuni delle notifiche degli atti tributari a mezzo pec?
1. La inesatta individuazione del destinatario
Affinché la notifica via PEC sia valida, è essenziale che venga indirizzata ad un indirizzo risultante da pubblici elenchi: per i professionisti e le imprese, il riferimento è l’INI-PEC; per le pubbliche amministrazioni, l’Indice PA. L’invio a un indirizzo diverso o non aggiornato comporta un vizio insanabile della notifica.
In particolare, l’uso di indirizzi PEC comunicati in passato all’Agenzia delle Entrate ma non più presenti negli elenchi ufficiali non garantisce la validità della notifica.
Cosa importante da sapere è che l'onere della prova dell’indirizzo pec del destinatario spetta al mittente, quindi è la p.a. che deve dimostrare che al momento della notifica dell’atto, l’indirizzo di destinazione è associato a quel determinato contribuente, né è possibile per il mittente avvalersi in sede giudiziale dell’art. 210 cpc.
2. Caselle PEC inattive, piene o non funzionanti
Un altro vizio possibile riguarda le PEC non attive, con capienza esaurita o momentaneamente non funzionanti. In tali casi, la notifica si considera perfezionata solo mediante il deposito telematico dell’atto da notificare presso la camera di commercio e l’invio nei confronti del contribuente della c.d. raccomandata informativa.
Infatti, nel caso in cui in seguito alla notifica a mezzo pec di un atto tributario, la p.a. si vedesse ricevere l’avviso di “mancata consegna”, non si può ritenere l’atto validamente notificato, ma sussistono due ulteriori passaggi per il perfezionamento della notifica, ovvero:
a. il deposito dell’atto presso la camera di commercio, che avviene telematicamente;
b. l’invio da parte della p.a. di una comunicazione, a mezzo racc. a/r, con la quale si comunica al destinatario che si è provato a notificargli un atto tributario, ma che non sono riusciti a consegnarlo nella casella di destinazione e che potrà prendere visione ed estrarre copia accedendo al sito della camera di commercio; la notifica si perfeziona con l’inoltro di quest’ultima.
3. Indirizzo dell'Ente/Riscossore non presente nei Pubblici Registri
La notifica a mezzo pec deve essere effettuata dalla p.a. tramite un indirizzo pec iscritto nei pubblici registri (INI-PEC, IPA, REGINDE), altrimenti la notifica deve ritenersi invalida.
Il principio che sta alla base di tale regola è che il destinatario può fare affidamento sulla autenticità della pec solo qualora sia in grado di “verificare” l’indirizzo del mittente, ed evitare in questo modo frodi da parte di malintenzionati che, fingendosi un ente di riscossione cerca in questo modo di storcere denaro illegittimamente.
Quindi, è comprensibile e giustificabile l’atteggiamento del contribuente che di fronte ad una pec notificata da un indirizzo non verificabile, perché non registrato, la ignori potendola considerare come “non sicura”.
Conclusioni
La notifica via PEC rappresenta uno strumento utile e moderno, ma non esente da rischi per l’Amministrazione, che deve adottarlo con scrupolosa attenzione. Per il contribuente, è importante non sottovalutare eventuali irregolarità nella ricezione degli atti: spesso, un controllo tempestivo può fare la differenza tra l’obbligo di pagare o la possibilità di far valere un vizio formale.
Se hai ricevuto un atto tributario tramite PEC e hai dubbi sulla sua regolarità, contatta il nostro studio qui: possiamo analizzare la notifica e verificare se esistono i presupposti per impugnarla.
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