081/18819457
13.05.2025
Il tema della prescrizione delle sanzioni e degli interessi accessori nelle pretese tributarie erariali (ad es. IRPEF, IRAP, IVA, ecc.) è da tempo oggetto di dibattito dottrinale e giurisprudenziale. In particolare, chi ha a che fare con la giustizia tributaria sa benissimo che vi sono due orientamenti opposti circa l’applicabilità della disciplina prescrizionale: uno più estensivo, continuamente richiamato dall’Agenzia delle Entrate nelle proprie memorie difensive, che ricollega la durata della prescrizione accessoria a quella del tributo, e uno più restrittivo, che ne afferma l’autonomia, con conseguente prescrizione quinquennale.
Nel nostro ordinamento, il termine prescrizionale delle pretese tributarie erariali è fissato in dieci anni, come chiarito dalla Corte di Cassazione, trattandosi di crediti dello Stato non assistiti da un termine specifico di legge e soggetti all’art. 2946 c.c.
Diversa è, tuttavia, la disciplina relativa a sanzioni ed interessi, i quali non sono automaticamente soggetti alla stessa prescrizione del tributo, ma pongono interrogativi interpretativi legati alla loro natura giuridica.
Una prima tesi, sostenuta da parte della giurisprudenza di merito e soprattutto dall’Agenzia delle Entrate, ritiene che sanzioni e interessi debbano seguire lo stesso termine prescrizionale del tributo. Questa impostazione si fonda sul principio secondo cui gli accessori seguono la sorte del principale, in analogia con quanto previsto per gli interessi corrispettivi o moratori.
Secondo questa lettura, se il tributo si prescrive in dieci anni, anche le sanzioni pecuniarie e gli interessi moratori, in quanto funzionali all’adempimento della pretesa tributaria, devono seguire lo stesso termine. Tale orientamento si fonda anche su esigenze di certezza del diritto e di coerenza sistematica.
L’orientamento opposto — oggi sempre più diffuso in giurisprudenza — sostiene che sanzioni e interessi accessori siano soggetti a un termine di prescrizione autonomo e, nella maggior parte dei casi, quinquennale.
Tale tesi trova fondamento, per le sanzioni, nell’art. 20 del D.lgs. 472/1997, il quale prevede che “il diritto a riscuotere le sanzioni si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.” Il termine può essere interrotto o sospeso solo nei casi previsti dalla legge.
Quanto agli interessi, viene fatto riferimento all’art. 2948 n. 4 c.c., che prevede la prescrizione in cinque anni “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.” Poiché gli interessi maturano con periodicità, e non essendo prevista per essi una deroga, si ritiene applicabile la prescrizione breve.
Questa impostazione è stata affermata da numerose sentenze della Cassazione (Cass., Sez. V, 31 Gennaio 2023, n. 2860; Cass., Sez. VI, 8 marzo 2022, n. 7486; Cass., sez. VI, 06/04/2021, n. 9214; Cass., sez. VI, 23/03/2021, n. 8120), che ha confermato che “la prescrizione delle sanzioni amministrative tributarie è quinquennale, a prescindere dal termine applicabile al tributo principale, attesa la diversa natura delle prime.” Anche per gli interessi, la Corte ha ribadito l’autonomia rispetto al debito d’imposta.
Anche i giudici di merito più spesso pongono a fondamento delle proprie decisioni la tesi dell’autonomia prescrizionale delle sanzioni ed interessi, affermando la loro prescrizione quinquennale (Cfr. CGT II grado Lazio n. 1347/2025; CGT I grado Napoli n. 1536/2025).
Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale attuale, si può ritenere che la tesi dell’autonomia trova maggiore rispondenza nei principi generali in materia di prescrizione, soprattutto per quanto riguarda la funzione punitiva delle sanzioni e quella remunerativa degli interessi. Essa comporta, inoltre, un onere maggiore per l’Amministrazione finanziaria, che dovrà dimostrare l’interruzione o la sospensione della prescrizione accessoria con maggiore tempestività.
È dunque fondamentale, per il contribuente e per i professionisti del settore, monitorare attentamente i termini di prescrizione non solo del tributo, ma anche delle componenti accessorie, onde valutare tempestivamente la proponibilità di eccezioni in giudizio o di istanze di sgravio.
Se hai ricevuto una intimazione, un preavviso di ipoteca o di fermo amministrativo oppure altro atto della riscossione e vuoi verificare se risulti maturata la prescrizione delle sanzioni e degli interessi contattaci qui o inviandoci una mail all'indirizzo che trovi in basso.
Cassazione: avviso di pagamento non interrompe i termini per la notifica dell'avviso di accertamento
Sentenza del Tribunale di Nola sull'illegittima richiesta di contributi da parte della Cassa Geometri
081/18819457