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Notifica per irreperibilità assoluta: quali verifiche sono necessarie per l’Agente della riscossione

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19.01.2026

 

Con recente sentenza, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro ha accolto il ricorso di un contribuente, difeso dal nostro Studio, avverso un’intimazione di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione per IRPEF 2016 e 2017, annullandola per nullità della notifica delle cartelle di pagamento presupposte.

Il ricorrente aveva dedotto l’omessa o invalida notifica delle cartelle, sostenendo che l’Agente della riscossione avesse illegittimamente fatto ricorso alla procedura di notificazione prevista per i casi di irreperibilità assoluta, in assenza dei relativi presupposti di legge.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva notificato le cartelle mediante deposito presso la casa comunale, ai sensi dell’art. 26 d.P.R. 602/1973 in combinato disposto con l’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973, giustificando tale modalità con la circostanza che il nominativo del contribuente risultava assente dal citofono e dalla cassetta postale.

La Corte ha ritenuto tale motivazione insufficiente.

In particolare la Corte si è richiamata a un orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, ribadito anche di recente, secondo cui:

il ricorso alla notificazione per irreperibilità assoluta presuppone l’effettivo svolgimento di ricerche nel Comune dell’ultima residenza nota del contribuente, ricerche che devono essere puntualmente descritte nella relata di notifica.

In particolare, non è sufficiente la sola constatazione dell’assenza del nominativo sul citofono o sulla cassetta postale; né la mancata reperibilità del destinatario presso il singolo indirizzo indicato.

Occorre invece dimostrare che nel Comune non vi sia abitazione, ufficio o azienda del contribuente, e che il messo notificatore abbia verificato che non si tratti di un mero cambio di indirizzo all’interno dello stesso Comune (cfr., tra le altre, Cass. civ. n. 17649/2025).

Nel caso concreto, la Corte ha rilevato che:

  1. il contribuente risultava residente nello stesso indirizzo dal 1997;
  2. il medesimo indirizzo era stato utilizzato con successo per la notifica dell’intimazione di pagamento impugnata;
  3. non risultava alcuna attività di ricerca ulteriore svolta dal messo notificatore.

Da ciò consegue la nullità della notifica delle cartelle di pagamento, per violazione dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973.

Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 5791/2008), la Corte ha ribadito che l’omissione o la nullità della notifica di un atto presupposto comporta la nullità dell’atto consequenziale.

Pertanto, l’intimazione di pagamento è stata integralmente annullata, con assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso.

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